OGM: facciamo un po’ di chiarezza

ogm (1)Ogm. Sebbene oggi molti abbiano solo un’idea piuttosto vaga – quanto indefinita – di cosa sia, tutti sono abbastanza scettici sull’utilizzo di tali prodotti a scopi alimentari, principalmente per l’incerto profilo delle conseguenze derivanti dalla loro assunzione da parte dell’uomo.

Nella diffidenza generale, il legislatore italiano ha assunto un atteggiamento proteso prevalentemente verso il fronte dei “tradizionalisti”, contrario, cioè, all’ utilizzo di tali biotecnologie agrarie ed al contempo volto a garantire un sostegno all’agricoltura biologica.

Secondo i dati più recenti, oggi la green economy sta subendo un forte incremento proprio in Italia.

Nella distribuzione tra Nord, Centro e Sud, inoltre, c’è una una netta prevalenza nel centro-sud.

L’Agricoltura biologica potrebbe divenire, dunque, in termini prettamente economici, un impulso di crescita per l’economia, e, dal punto di vista della tutela dell’ambiente, presidio della biodiversità e modello di produzione sostenibile.

A livello normativo, una delle decisioni più attuali riguarda il tristemente noto Mais Monsanto 810: una varietà di Mais che, a differenza del cugino naturale, produce una tossina che riesce ad uccidere la piralide del mais, un parassita che pregiudica il normale sviluppo della pianta.

LA NORMATIVA.

In ordine al problema dell’adozione di misure d’urgenza, ai sensi della normativa comunitaria, concernenti la coltivazione di Mais geneticamente modificato (il Mais MON 810), il Decreto Ministeriale del 12 Luglio 2013 ha decretato  che : “La coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da  sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale, fino all’adozione di misure comunitarie di cui all’articolo 54, comma 3 del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 di cui sopra e comunque non oltre diciotto mesi dalla data del presente provvedimento’’.

Pecca di tale Decreto, tuttavia, era l’effettiva assenza di adeguati strumenti sanzionatori da rivolgere contro coloro che si fossero dimostrati indifferenti al monito normativo ministeriale.

Tuttavia, una toppa è stata (fortunatamente) posta dall’art. 4 comma 8 del decreto legge n. 91/2014, il cosiddetto “Ambiente protetto”, che recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. OGM178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. L’autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, […] le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio”.

IL CASO. 

L’ OGM in questione è prodotto dalla Monsanto, una multinazionale nata nel nuovo continente, società leader nel settore delle biotecnologie agrarie.

Sotto il profilo storico, le vicende europee del Mais Mon 810 risalgono al lontano 1998.

Il 22 aprile dello stesso anno, la Commissione autorizzava la commercializzazione delle linee pure ed ibride provenienti dalla linea del mais MON 810, su richiesta della Monsanto Europe .

Il Freistaat Bayern (nome tedesco per indicare la Baviera) mise a coltura diversi terreni per produrre a scopo sperimentale tale varietà di Mais geneticamente modificato (vietata in Germania dopo il 2009).

Nel 2005 il Signor Bablok, un apicoltore di quell’area i cui terreni erano situati proprio nei pressi degli appezzamenti del Freistaat Bayern in cui si coltivava Mais Mon 810, si accorse che il miele prodotto dalle sue api presentava il 4,1 % di DNA transgenico e le proteine transgeniche del Mais Mon 810, ossia le tossine Bt ,in grado di uccidere le piralidi del mais degradandone l’apparato digerente.

E questa presenza veniva spiegata chiaramente perché il polline che le api dell’allevamento in questione utilizzavano era proprio quello del Mais Mon 810.

Ora, nel passaggio dalla teoria alla pratica, nello specifico, si trattava di capire se quel miele dovesse essere considerato:

– “sostanzialmente alterato” ai sensi del BGB tedesco (il codice civile)

– incluso nel campo di applicazione del regolamento comunitario n° 1829/2003, che prevede una particolare disciplina sull’etichettatura, sulla vigilanza, sull’autorizzazione alla coltivazione e commercializzazione di OGM.

106453_420x270In particolare, tale regolamento afferma che gli OGM devono essere sottoposti ad una valutazione della sicurezza tramite procedura comunitaria, prescrivendo una particolare soglia di tolleranza relativa alla sola etichettatura:  la presenza di OGM  in quantità inferiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente (dunque lo 0,9 % per ingrediente, non lo 0,9% del contenuto del prodotto finito) consente di derogare al regolamento (CE) 1829/2003 e di alleggerire i vincoli normativi sull’etichettatura del prodotto finito.

Secondo il tribunale di primo grado tedesco il miele prodotto dal signor B. doveva essere considerato come una sostanza : “soggetta ad autorizzazione” per via della alterazione subita.

Di parere del tutto opposto erano il Freistaat Bayern e la Monsanto, che nel processo d’Appello alla Corte Amministrativa Bavarese affermarono che il regolamento sopracitato e le relative prescrizioni non sono applicabili al polline prodotto dal Mais Mon 810 (predente nel miele di Bablok)  per due ordini di ragioni:

1) La necessaria Autorizzazione alla coltivazione-commercializzazione del Mais Mon 810 era stata già ottenuta nel 1998 a livello comunitario;

2) Il polline presente nel miele del signor Bablok non può essere considerato OGM ai sensi del regolamento 1829/2003, in quanto, secondo questo insieme di norme, OGM è qualsiasi entità biologica, diversa dall’essere umano, capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico, sottoposto a manipolazioni genetiche in modo diverso da quanto avviene in natura. Sebbene il polline sia dotato di cellule sessuate maschili, perde in breve tempo , a causa della disidratazione, la capacità di riprodursi, e dunque di trasferire materiale genetico in condizioni naturali .

Una distinzione fondamentale viene fatta dal “considerando 16” del regolamento 1829 del 2003, che si applica ad alimenti prodotti a partire da OGM o alimenti contenenti ingredienti prodotti a patire da OGM, non alimenti con OGM (es. si applica a miele prodotto da api ogm, non a miele prodotto da api naturali con l’utilizzo ad esempio di coadiuvanti tecnologici geneticamente modificati).

Il giudice tedesco  dovette rinviare il caso alla Corte di Giustizia Europea, per capire se il polline doveva essere considerato  sulla base dei criteri della capacità riproduttiva e vitalità un OGM.

Infatti, l’interpretazione delle norme comunitarie, in caso di dubbio – specialmente nei gradi di giudizio più alti – è prerogativa del giudice europeo.

Da questa decisione dipendeva, fondamentalmente, l’applicabilità o meno del regolamento 1829/2003.87736347

Tuttavia era lo stesso giudice del rinvio, detto anche giudice a quo, a chiedersi se non considerare transgenico il miele prodotto dalle api dell’allevamento del signor Bablok (evidentemente transgenico a causa della presenza fino al 4,1% di materiale genetico manipolato) non fosse contrario allo stesso orientamento del regolamento in questione, ossia la tutela della salute, e ciò sol perché il polline del Mais Mon 810 non era in grado di riprodursi, quindi doveva essere considerato come un semplice coadiuvante transgenico, facendo rientrare il miele del Bablok negli alimenti “con” OGM. 

In conclusione, per risolvere la questione la Corte di Giustizia argomentò che, rientrando il polline nella definizione stessa di miele ai sensi della direttiva 2000/13 in quanto sostanza “utilizzata nella fabbricazione, preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito”, esso doveva essere qualificato come ingrediente.

In funzione di ciò, essendo il miele del signor Bablok composto da ingredienti a partire da OGM (e cioè a partire da polline di Mais Mon 810), rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento in questione, e dunque doveva essere sottoposto alla sua disciplina sulla autorizzazione all’emissione nell’ambiente/immissione in commercio.

COSIMO CUCINELLI

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