Approvato il Reddito di cittadinanza: tutte le novità

Con l’approvazione in sede di Consiglio dei Ministri del “Decretone”, si è conclusa la lunga gestazione del Reddito di Cittadinanza. In attesa della pubblicazione del testo definitivo in G.U., risultano confermate tutte le novità annunciate dalla bozza circolata negli scorsi giorni.

UN SOSTEGNO PER I SOLI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA.

La prima questione su cui il Governo ha messo un punto – e che solleva perplessità di incostituzionalità – riguarda la cittadinanza dei beneficiari. Per percepire il rdc, infatti, bisogna essere “in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea“.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel nostro paese possono beneficiarne solo se familiari di cittadino comunitario o se provenienti da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Per fare un esempio pratico, un cittadino albanese regolarmente soggiornante in Italia non potrebbe quindi accedere alla misura, mentre un romeno sì: sui profili di contrasto di siffatta disparità di trattamento con la Costituzione e il diritto comunitario si rimanda a questo approfondimento.

I PARAMETRI DA RISPETTARE.

Per quanto riguarda la “linea di povertà” sotto la quale si accede alla misura, si era già detto in un precedente articolo che il Movimento 5 Stelle aveva fatto riferimento sia al reddito familiare che all’ISEE (e delle differenti implicazioni tra una scelta e l’altra).

Il Decretone scioglie la matassa considerandoli entrambi: per percepire il sussidio l’ISEE dovrà essere inferiore ai 9.360 euro annui, mentre il reddito familiare non potrà superare i 6.000 euro annui.

Allo scopo evidente di aggirare domande basate su dichiarazioni ISEE fraudolente sono inoltre posti altri paletti: il divieto di essere intestatari di automobili immatricolate la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1.600 cc, o di motoveicoli di cilindrata superiore ai 250 cc.

CASA DI PROPRIETÀ O IN AFFITTO.

Relativamente alla annosa questione della casa di proprietà – e di come essa vada ad incidere sul sussidio – viene confermata l’anticipata separazione dell’assegno in due componenti.

L’importo massimo dell’assegno di 9.360 euro annui è infatti composto da un’integrazione al reddito familiare (fino ai 6.000 euro annui) e da un “sostegno all’affitto” pari all’importo della rata mensile (fino ai 3.360 euro annui).

Chi si trova al di sotto della soglia di povertà ma abita in un immobile di proprietà potrà quindi vedersi riconosciuto al massimo un assegno di 500 euro mensili, a meno che non stia ancora pagando il mutuo. In questo caso, il decreto prevede un’integrazione pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili).

DECORRENZA E DURATA.

Il decreto conferma che l’assegno verrà erogato a partire dal mese successivo a quello della richiesta. Per quanto riguarda la durata del sussidio, è previsto un periodo iniziale di diciotto mesi. Diciamo iniziale perché il testo afferma che “il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.” 

Questa previsione introduce implicitamente un notevole elemento di novità rispetto alle ipotesi di reddito “a scadenza”. Non fissando alcun tetto massimo al numero di mesi complessivo per cui è possibile percepire l’assegno (come avviene ad esempio con la NASPI) o al numero di rinnovi, la cessazione del sussidio rimane collegata solamente al rifiuto di un’offerta di lavoro “irrinunciabile”. 

I CRITERI DI CONGRUITÀ: LA COERENZA CON LA PROFESSIONALITÀ DELL’INDIVIDUO.

La decadenza dell’assegno al terzo rifiuto di un’offerta di lavoro congrua presentata dal CPI è nota sin dalle prime bozze del sussidio e ha suscitato un acceso dibattito. Sui criteri di “congruità” dell’offerta il “Decretone” rimanda al D. lgs. 150/2015 e alla connessa delibera di ANPAL.

L’offerta deve innanzitutto essere coerente con le esperienze maturate e con il profilo professionale dell’individuo. 

Il requisito della coerenza professionale, allo stesso modo della distanza dalla residenza di cui si dirà in seguito, tende ad assumere contorni più blandi con il passare del tempo:

  • Entro i primi sei mesi viene giudicata congrua solamente l’offerta che fa riferimento alla “specifica area di attività” concordata nel Patto di Servizio;
  • oltre i sei ma entro i dodici mesi, è coerente anche l’offerta di lavoro relativa ad “aree di attività afferenti”;
  • oltre i dodici mesi sono idonee “tutte le aree di attività” appartenenti al “settore economico di riferimento”.

Ad esempio, per un soggetto profilato in sede di Patto per il Lavoro come “Addetto al ricevimento e assistenza del cliente” sarà inizialmente congrua solo l’offerta relativa a questo profilo; superati i sei mesi di percezione di reddito di cittadinanza, invece, potrà vedersi legittimamente proporre anche offerte per “Addetto alla cura degli alloggi e dei piani camera”.

Oltre i dodici mesi, le maglie si allargheranno ulteriormente sino a ricomprendere anche aree non afferenti al profilo del disoccupato ma in continuità con le sue precedenti esperienze.

Per un approfondimento su settori professionali e aree di attività si rinvia all’Atlante del Lavoro.

LA DISTANZA DALLA RESIDENZA.

In quanto alla criterio della distanza massima dal domicilio il Decreto non si limita a richiamare le previsioni dell’ANPAL, ma le inasprisce.

In linea generale, il raggio entro cui bisogna essere disponibili a muoversi aumenta con il passare dei mesi in cui si beneficia dell’assegno:

  • Nei primi sei mesi di percezione del reddito l’offerta congrua è quella localizzata entro i cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
  • oltre i sei ma entro i dodici mesi il raggio aumenta quindi a 250 chilometri;
  • a partire dal dodicesimo mese, è congrua qualunque posizione offerta sul territorio nazionale, a meno che non siano presenti nel nucleo familiare persone minorenni o affette da disabilità.

Si tratta di previsioni ben più severe di quelle dell’ANPAL, che prevedevano come caso limite (oltre i dodici mesi) un’offerta di lavoro entro gli 80 chilometri dal domicilio e comunque raggiungibile entro i 100 minuti di trasporto pubblico.

DOVE PRESENTARE DOMANDA E TEMPISTICHE DELL’ASSEGNO.

Il reddito di cittadinanza potrà essere richiesto per via telematica o, in alternativa, presso i CAF. Per quanto riguarda il modulo di domanda, l’INPS dovrà predisporlo entro i 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto.

In particolare, i CAF avranno l’obbligo di trasmettere all’INPS le domande di reddito di cittadinanza entro i 10 giorni dalla compilazione del modulo. Dal momento della comunicazione, l’INPS avrà quindi 5 giorni lavorativi per verificare la sussistenza o meno dei requisiti.

A questo punto, in caso di esito positivo, l’erogazione dovrebbe partire dal mese successivo a quello della richiesta; tuttavia, non si riscontrano esplicite previsioni in merito all’interno del Decreto.

Rocco Casciani

Romano, classe 1988. Laureato in economia, appassionato di diritto del lavoro. Ha pubblicato articoli in tema di relazioni industriali sul Bollettino ADAPT. Con la societ‡ Memetika organizza dal 2017 il festival ArdeForte, con cui accende le estati della periferia sud-est romana. COLLABORATORE SEZIONE ECONOMICS

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