#SpiegoneReferendum 4 dicembre: iniziativa popolare e parità di genere

I4 dicembre 2016, qualunque sia l’esito del referendum, sarà una data molto importante per l’Italia. Non sarà una consultazione come le altre perché tutti noi cittadini saremo chiamati ad esprimerci in favore o contro una riforma della nostra Costituzione: la carta fondamentale su cui si basa l’organizzazione dello Stato e il diritto italiano intero.

Il quesito sottoposto a referendum
Il quesito sottoposto a referendum

Finora ci siamo occupati dei ruoli che andranno a ricoprire le Camere, nella fattispecie il Senato della Repubblica (nella prima puntata); inoltre abbiamo esaminato le variazioni che subiranno Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale (nella seconda puntata).

Oggi andremo ad esaminare alcuni aspetti meno cruciali della riforma Boschi ma che pure introducono elementi di rilevante novità: in primis ci occuperemo di come la riforma cambia i modi della partecipazione popolare (referendum, leggi di iniziativa popolare). Poi parleremo delle quote rosa, le quali se la riforma passa saranno espressamente riportate nella Costituzione. Infine tratteremo di un concetto mai nominato dalla carta Costituzionale prima d’ora, la trasparenza.

Le sezioni che trattano questi temi sono rispettivamente la II del Titolo I, la I sempre del Titolo I, e la sezione II del Titolo III, riguardante la Pubblica Amministrazione. In fondo all’articolo, come nelle altre puntate, troverete il link al testo cambiato, confrontato con la Costituzione vigente.

partecipazione popolare

La riforma Boschi rimaneggia la costituzione in quasi tutte le parti in cui viene affrontato questo tema. Mentre la Costituzione vigente fissa a cinquantamila gli elettori necessari per una proposta di legge popolare (articolo 71 comma 3), la riforma innalza questo numero a centocinquantamila. Viene poi introdotto un ulteriore elemento: il nuovo comma, infatti, inserisce nella Costituzione l’obbligo, per la Camera, di discutere la suddetta legge popolare. La determinazione di modalità e tempi di tale discussione viene delegata ai regolamenti parlamentari.

Fonte: andreamazziotti.eu
Fonte: andreamazziotti.eu

Questo non è l’unico elemento di novità per quanto riguarda la partecipazione popolare.

Il successivo comma (il quarto) introduce due elementi assenti finora nel nostro paese: il referendum propositivo e quello di indirizzo. Finora, infatti, l’articolo 75, che nel nuovo testo rimane sostanzialmente invariato, prevedeva solamente il referendum abrogativo (totale o parziale), quando lo richiedono almeno cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La differenza è che, mentre quello di indirizzo (anche detto consultivo) sonda l’opinione dei cittadini senza avere valore di legge (come il voto sulla Brexit), quello propositivo concede allo stesso popolo la facoltà di deliberare approvando o respingendo direttamente le proposte di leggi in caso di blocco da parte delle Camere.

La riforma, in realtà, introduce la possibilità di “altre forme di consultazione”, anche “delle formazioni sociali” (famiglie, associazioni, partiti, sindacati e tutte quelle comunità intermedie su cui si fonda la vita associata). Tutti questi istituti giuridici dovranno essere regolati nelle condizioni e negli effetti da apposita legge costituzionale (che richiede un’ampia maggioranza) e disposti all’attuazione da una comune legge dello Stato (che richiede solo la maggioranza assoluta).

Altra novità è che qualora i proponenti superino la quota di ottocentomila elettori non è più necessario il quorum (secondo il testo della riforma). In questo caso ci si attiene alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera (si fa dunque riferimento agli ultimi dati di affluenza alle urne), e dunque la proposta è approvata se si raggiunge la maggioranza di quel numero di elettori, non più del totale.

Rimangono invece invariati gli ambiti per i quali non è possibile indire referendum (abrogativi o propositivi che siano): leggi di bilancio, amnistia e indulto, autorizzazioni a ratificare trattati internazionali.

quote rosa e trasparenza

Per quanto riguarda le pari opportunità la Costituzione vigente esamina il tema più volte. Tuttavia gli autori della riforma hanno ritenuto di aumentare i riferimenti, precisamente nell’articolo 55 e 122, all’equilibrio di genere nella Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale che locale. Il tema espresso in questi articoli costituzionali è sostanzialmente già espresso nell’articolo 51, il quale parla di uguali condizioni di accesso alle cariche elettive per cittadini dell’uno e dell’altro sesso.

Le deputate di Forza Italia ANSA/ GIUSEPPE LAMI
Fonte: ANSA/ GIUSEPPE LAMI

Il comma 2 dell’articolo 55 recita: «le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza», il che pone una garanzia legislativa affinché l’equilibrio di genere si verifichi, così come già avviene nella legge elettorale in vigore. Analoga proposizione viene inserita nella sezione che riguarda la rappresentanza locale (Comuni e Regioni).

La trasparenza, così come le pari opportunità, viene inserita nel nuovo testo sia nel Titolo III (riguardante il governo centrale) sia nel Titolo V che invece tratta i rapporti tra Stato e Regioni. I concetti chiave sono appunto trasparenza ma anche semplificazione, soprattutto per quanto riguarda la funzione amministrativa (articolo 118, comma 2).

 

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Mario Macchioni

Nato a Roma nel 1992, consegue studi classici ad Anzio e attualmente frequenta un corso di laurea di secondo livello in Storia e politica internazionale, presso l'Università di Roma Tre. Scrive per Wild Italy dal 2015, la sua aspirazione più grande è lavorare scrivendo e divertendosi, con il costante obiettivo di cambiare prospettiva. COLLABORATORE SEZIONE POLITICA E SEZIONE CINEMA

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